lunedì 1 febbraio 2016

Notifica pubblici proclami nullità inesistenza

Il carattere eccezionale della  notificazione per pubblici proclami non esonera la parte che vi ricorre ad elencare nominativamente, uno per uno, tutti i soggetti destinatari dell'atto ove possibile. Si è a lungo discusso, a tal proposito, se, quando sia ammessa tale forma di notifica, ciascuno dei destinatari debba essere in ogni caso nominativamente e singolarmente indicato ovvero si possa invece ritenere regolarmente instaurato il contraddittorio e, quindi, efficace la decisione pronunciata anche nei confronti delle persone non specificatamente individuate. Il dubbio è stato da tempo risolto in giurisprudenza, nel senso di ritenere rituale la notificazione anche senza specificazione delle generalità dei destinatari, nel caso di ricorso al procedimento in esame provocato dalla difficoltà di identificazione degli stessi; mentre, ove si verta in ipotesi di notificazione autorizzata in considerazione delle difficoltà di notifica per l'elevato numero di destinatari occorre, a pena di inesistenza della notificazione, l'indicazione specifica di ciascuno di essi (Cass. n. 121/2005, 6507/98, 5173/94).
La mancata indicazione di anche uno solo dei destinatari conosciuti o conoscibile è vizio che coinvolge l'intero giudizio, posto che questo non può ritenersi incardinato nei confronti di tutti i convenuti. Come è noto, infatti, laddove l’invalidità della notificazione sia ascrivibile alla figura meno grave della nullità, questa potrà essere sanabile o mediante la rinnovazione dell’atto di notifica stesso ovvero attraverso la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto notificato, diversamente, qualora detta invalidità della notificazione sia riconducibile all’alveo della figura più grave della inesistenza, in questo caso il vizio non potrà  essere suscettibile di sanatoria, nemmeno attraverso la costituzione in giudizio dello stesso destinatario dell’atto notificato, comportando l’inefficacia giuridica dell’atto giudiziario notificato proprio perché la notificazione inesistente è incapace di produrre qualsivoglia effetto giuridico (Cass. n. 1750 del 2011).
In buona sostanza, la inesistenza della notificazione, a differenza della nullità, impedisce ogni sanatoria stante l'impossibilità di presumere iuris tantum la conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario.

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