domenica 1 novembre 2015

Lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c..

La novella all’art. 96 c.p.c. ha introdotto, al terzo comma, una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla allegazione e dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell’avversario (Cass. Civ. Sez. I,  sentenza n. 17902 del 30/7/2010).
Si tratta di una norma che introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore di quest’ultima e non dello Stato. La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone solo il requisito soggettivo della malafede o della colpa grave, che concretizzano la temerarietà della lite.  

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