giovedì 29 ottobre 2015

Notifica errore nominativo destinatario.

Il semplice errore materiale relativo al nominativo del destinatario determina o meno la nullità della notificazione?
La Corte di Cassazione è intervenuta più volte sull'argomento, dando corpo ad un orientamento granitico, secondo il quale  “l'errore sulle generalità del convenuto o dell'appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata” (Cass. Civ., Sez. II,  01/08/2013 n. 18427).
Ne consegue, secondo il giudizio più volte espresso dai Giudici di legittimità, che l’errore sulle generalità del destinatario rileva solo quando esso abbia determinato un’incertezza assoluta in ordine al soggetto contro il quale è rivolta la domanda. Quando, invece, non vi siano incertezze  l’errore materiale non rileva. Non vi è nullità, dunque, qualora il destinatario sia identificabile con certezza in base a tutti gli altri elementi contenuti nella citazione o nella relata di notifica (ex multis Cass. Civ. n. 6352/2014; n. 7514/2007; n. 28451/2013; n. 8344/2004).
In estrema sintesi, si può affermare senza tema di smentita che l'errore sulle generalità del destinatario è irrilevante in tutti quei casi in cui l’atto è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo.

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