lunedì 1 febbraio 2016

Notifica pubblici proclami nullità inesistenza

Il carattere eccezionale della  notificazione per pubblici proclami non esonera la parte che vi ricorre ad elencare nominativamente, uno per uno, tutti i soggetti destinatari dell'atto ove possibile. Si è a lungo discusso, a tal proposito, se, quando sia ammessa tale forma di notifica, ciascuno dei destinatari debba essere in ogni caso nominativamente e singolarmente indicato ovvero si possa invece ritenere regolarmente instaurato il contraddittorio e, quindi, efficace la decisione pronunciata anche nei confronti delle persone non specificatamente individuate. Il dubbio è stato da tempo risolto in giurisprudenza, nel senso di ritenere rituale la notificazione anche senza specificazione delle generalità dei destinatari, nel caso di ricorso al procedimento in esame provocato dalla difficoltà di identificazione degli stessi; mentre, ove si verta in ipotesi di notificazione autorizzata in considerazione delle difficoltà di notifica per l'elevato numero di destinatari occorre, a pena di inesistenza della notificazione, l'indicazione specifica di ciascuno di essi (Cass. n. 121/2005, 6507/98, 5173/94).
La mancata indicazione di anche uno solo dei destinatari conosciuti o conoscibile è vizio che coinvolge l'intero giudizio, posto che questo non può ritenersi incardinato nei confronti di tutti i convenuti. Come è noto, infatti, laddove l’invalidità della notificazione sia ascrivibile alla figura meno grave della nullità, questa potrà essere sanabile o mediante la rinnovazione dell’atto di notifica stesso ovvero attraverso la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto notificato, diversamente, qualora detta invalidità della notificazione sia riconducibile all’alveo della figura più grave della inesistenza, in questo caso il vizio non potrà  essere suscettibile di sanatoria, nemmeno attraverso la costituzione in giudizio dello stesso destinatario dell’atto notificato, comportando l’inefficacia giuridica dell’atto giudiziario notificato proprio perché la notificazione inesistente è incapace di produrre qualsivoglia effetto giuridico (Cass. n. 1750 del 2011).
In buona sostanza, la inesistenza della notificazione, a differenza della nullità, impedisce ogni sanatoria stante l'impossibilità di presumere iuris tantum la conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario.

domenica 17 gennaio 2016

CTU consulenza deducente e consulenza percipiente.

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha reiteratamente precisato, in relazione alla consulenza tecnica di ufficio, come essa costituisca meramente un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti medesime; allo stesso modo è oramai da tempo notorio come la CTU non possa avere carattere esplorativo e debba essere intesa solamente quale strumento ad adiuvandum del Giudice e non ad explorandum.
In sintesi, il Consulente tecnico, in virtù di particolari competenze cognitive in discipline specifiche, è chiamato a consigliare il Giudice, durante il processo, emettendo pareri che forniscano un quadro esaustivo della fattispecie, sulla base dell’esame degli elementi probanti forniti dalle parti. 
Giurisprudenza e, in particolar modo, dottrina hanno distinto due prerogative dell'ausiliario, individuate in: a) attività di deduzione, da fatti già acquisiti al processo, di fatti ignoti sulla base di sapere specialistici (consulenza deducente); b) attività di percezione ove per la percezione sono necessari saperi tecnici e specialistici (consulenza percipiente).
Nel primo caso la CTU figura quale mezzo di indagine volta ad accertare fatti già provati dalle parti e non costituisce la fonte di alcuna prova; nel secondo caso, invece, essa assume una portata leggermente più ampia, sebbene giammai ascenda la rango di prova, poiché è finalizzata ad accertare fatti non altrimenti accertabili se non per mezzo di particolari competenze specialistiche di settore. 
Nel secondo caso il Giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. Civ., Sez. III, 13/03/2009 n. 6155).
Anche in tale ipotesi, si badi bene, la consulenza tecnica rimane un mezzo di ausilio del giudice volto alla più approfondita conoscenza di fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico scientifiche non in possesso dell’organo Giudicante, essa, invero, non diviene mai un mezzo di soccorso volto a sopperire l’inerzia delle parti. Un’eventuale ammissione della CTU in tal senso comporterebbe inevitabilmente “lo snaturamento dell’istituto previsto dal codice di procedura, il mancato rispetto della posizione paritaria delle parti nel processo, un allungamento dei tempi processuali, con palese violazione del giusto processo, anche sotto il profilo della ragionevole durata, tutelato dall’art. 111 della Costituzione” (Cass. Civ., Sez. III, 19/04/2011 n. 8989).
Acclarata la rilevanza della Consulenza Tecnica come mero strumento di accertamento di situazioni rilevabili con il concorso di determinate cognizioni tecniche e, in ogni caso, fermo restando che le valutazioni espresse dal CTU non hanno efficacia vincolante per il Giudice e che essa non rientra nella disponibilità delle parti ma è rimessa al potere discrezionale del Magistrato, si può addivenire alla consulenza percipiente solo allorché si verta in situazioni rilevabili unicamente con il concorso di determinate cognizioni tecniche ed i normali mezzi rendano impossibile o estremamente difficile il raggiungimento della prova, come, ad esempio, in caso di danno alla salute (Cass. Civ. Sez. III, 19/01/2006 n. 1020; Cass. Civ., Sez. III, 07/05/2015 n. 9249).

giovedì 10 dicembre 2015

Opposizione a decreto ingiuntivo, attore formale e sostanziale.

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito; di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (vedi ex plurimis Cass. Civ., Sez. III, 30/03/2010, n. 7624).

domenica 1 novembre 2015

Lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c..

La novella all’art. 96 c.p.c. ha introdotto, al terzo comma, una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla allegazione e dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell’avversario (Cass. Civ. Sez. I,  sentenza n. 17902 del 30/7/2010).
Si tratta di una norma che introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore di quest’ultima e non dello Stato. La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone solo il requisito soggettivo della malafede o della colpa grave, che concretizzano la temerarietà della lite.  

giovedì 29 ottobre 2015

Notifica errore nominativo destinatario.

Il semplice errore materiale relativo al nominativo del destinatario determina o meno la nullità della notificazione?
La Corte di Cassazione è intervenuta più volte sull'argomento, dando corpo ad un orientamento granitico, secondo il quale  “l'errore sulle generalità del convenuto o dell'appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata” (Cass. Civ., Sez. II,  01/08/2013 n. 18427).
Ne consegue, secondo il giudizio più volte espresso dai Giudici di legittimità, che l’errore sulle generalità del destinatario rileva solo quando esso abbia determinato un’incertezza assoluta in ordine al soggetto contro il quale è rivolta la domanda. Quando, invece, non vi siano incertezze  l’errore materiale non rileva. Non vi è nullità, dunque, qualora il destinatario sia identificabile con certezza in base a tutti gli altri elementi contenuti nella citazione o nella relata di notifica (ex multis Cass. Civ. n. 6352/2014; n. 7514/2007; n. 28451/2013; n. 8344/2004).
In estrema sintesi, si può affermare senza tema di smentita che l'errore sulle generalità del destinatario è irrilevante in tutti quei casi in cui l’atto è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo.

L'atto d'appello post novella

La novella del 2012 ha inciso, indubbiamente, sia sull’atto introduttivo del giudizio di appello in sé sia sul procedimento. Incide sull'atto perché viene ora richiesta una redazione più mirata su come si vorrebbe fosse la pronuncia impugnata, piuttosto che solamente sul cosa in essa non sia corretto e perché vengono bandite del tutto le censure che siano meramente teoriche, dovendosi invece spiegare la rilevanza di quanto dedotto al fine di ottenere una pronuncia più favorevole; incide, altresì, sul procedimento  dovendosi fornire al gravame una sostanza tale da poter superare con successo l’ostacolo del filtro di ammissibilità di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. prevede, rispetto al passato, due importanti novità: a) l'eliminazione del riferimento all’esposizione sommaria dei fatti; b) l'eliminazione del riferimento all’esposizione degli specifici motivi di gravame.
La prima delle due novità suddette comporta giocoforza, stante il contestuale permanere del richiamo all'art. 163 c.p.c., l'onere di esporre i fatti di causa compiutamente; la seconda di esse, quella che forse più ci interessa da vicino, prescrive invece che l'appello debba essere correttamente motivato.
Si pone, così, l’assoluta necessità che comunque emergano “con immediatezza” dalla lettura dell’appello nel suo complesso:
a) le parti della sentenza (e non solo del dispositivo) che si vogliono modificate in sede di gravame;
b) le specifiche ragioni di fatto e diritto che sorreggono ciascuna richiesta;
c) il risultato finale che si intende ottenere tramite il gravame.
La modifica più significativa all'art. 342 c.p.c. apportata dalla riforma del 2012 deve essere ravvisata nel passaggio dagli “specifici motivi” alla “motivazione”.
La “motivazione” rispetto ai “motivi specifici” fa sì che accanto alle critiche l’atto di appello debba contenere pure le proposte di modifica, andando così ad assomigliare più ad un provvedimento giurisdizionale, in particolare ad una sentenza, piuttosto che ad un atto di parte; l’atto di appello dovrà, pertanto, essere costruito, secondo quanto affermato da autorevole dottrina, come una sorta di “proposta di sentenza”.
Non è, dunque, fuori luogo affermare che il nuovo atto di appello configurato dall’art. 342 c.p.c. contenga una parte “rescindente” ed una “rescissoria”, ovvero oltre al criticare deve anche costruire, laddove, per contro, ante novella l’atto processuale era meramente costruito in “forma rescindente” poiché si colpiva solo la sentenza di primo grado indicando cosa non andava.
La Corte d'Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull'argomento ed in linea con quanto appena affermato ha statuito che “per superare il vaglio di ammissibilità, i ricorsi devono contenere:
- un profilo volitivo, cioè indicare espressamente le parti del provvedimento che si vogliono impugnare, per tali intendendosi non soli i capi della decisione, ma anche tutti i singoli segmenti o sottocapi che la compongono quando assumano un rilievo autonomo o di causalità rispetto alla decisione;
- un profilo argomentativo affinché il ricorso suggerisca le modifiche che il ricorrente vorrebbe fossero apportate al provvedimento;
- un profilo di casualità, dovendo il ricorso necessariamente evidenziare il rapporto di causa ed effetto fra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite” (Corte d'Appello di Roma, Sez. Lav, sentenza n. 377 del 15/01/2013).
Di identico avviso si è mostrata anche la Corte d'Appello di Salerno, la quale ha ribadito come la nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. “obbliga l'appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, sicché il lavoro assegnato al giudice dell'appelo appare alquanto simile ad un preciso e mirato intervento di ritaglio della parti di sentenza di cui si imponga l'emendamento, con conseguente innesto delle parti modificate, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado” (Corte d'Appello di Salerno, sentenza n. 139 del 01/02/2013).